Assegno unico 2021, come funziona la procedura semplificata
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Direttore: Alessandro Plateroti

Assegno unico 2021, come funziona la procedura semplificata

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Il Presidente dell’Inps ha comunicato che sarà possibile richiedere l’assegno unico 2021 anche attraverso la procedura semplificata.

Dal 1 luglio si aprono le domande per l’assegno temporaneo o assegno unico 2021. Come comunicato dal Presidente dell’Inps, sarà possibile richiedere il sostegno anche attraverso una procedura semplificata.

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Come richiedere l’assegno temporaneo

La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente dal 1 luglio entro il 31 dicembre del 2021. È possibile inviare la domanda in quattro modi:

attraverso il “portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

attraverso il “Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)“;

attraverso “gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi”.

INPS
fonte foto https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/

Assegno unico 2021, come funziona la procedura semplificata

Il Presidente dell’Inps ha comunicato che sarà possibile richiedere l’assegno attraverso la procedura semplificata. Di fatto i richiedenti dovranno presentare solo il codice fiscale e l’Iban. Tutti gli altri dati saranno recuperati automaticamente dai database informatici. In poche parole incrociando i dati a disposizione.

I requisiti: chi può presentare la domanda

Sul sito dell’Inps sono indicati anche i requisiti per presentare la domanda per l’assegno temporaneo:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021

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ultimo aggiornamento: 27 Ottobre 2021 9:36

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