Il Presidente dell’Inps ha comunicato che sarà possibile richiedere l’assegno unico 2021 anche attraverso la procedura semplificata.
Dal 1 luglio si aprono le domande per l’assegno temporaneo o assegno unico 2021. Come comunicato dal Presidente dell’Inps, sarà possibile richiedere il sostegno anche attraverso una procedura semplificata.
Come richiedere l’assegno temporaneo
La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente dal 1 luglio entro il 31 dicembre del 2021. È possibile inviare la domanda in quattro modi:
attraverso il “portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
attraverso il “Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)“;
attraverso “gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi”.
Assegno unico 2021, come funziona la procedura semplificata
Il Presidente dell’Inps ha comunicato che sarà possibile richiedere l’assegno attraverso la procedura semplificata. Di fatto i richiedenti dovranno presentare solo il codice fiscale e l’Iban. Tutti gli altri dati saranno recuperati automaticamente dai database informatici. In poche parole incrociando i dati a disposizione.
I requisiti: chi può presentare la domanda
Sul sito dell’Inps sono indicati anche i requisiti per presentare la domanda per l’assegno temporaneo:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021